Ticket applicato:
2 € per confezione fino a un massimo di 4 € per ricetta.
Per antibiotici monodose, medicinali somministrabili solo per fleboclisi, interferoni per soggetti affetti da epatiti croniche, di cui sono prescrivibili fino a 6 confezioni per ricetta, si paga un ticket di 1 € per confezione fino a un massimo di 4 € per ricetta.
Per i farmaci correlati alla patologia cronica che dà il diritto all’esenzione, di cui sono prescrivibili fino a 3 confezioni per ricetta, si paga un ticket di 1 € a confezione fino a un massimo di 3 € per ricetta
Nel caso di medicinali non coperti da brevetto sottoposti al sistema del rimborso di riferimento, non si paga la quota fissa di 2 €, ma solo la differenza tra prezzo del farmaco e prezzo di rimborso (dal 01/07/05)
Esenti:
Non pagano il ticket:
Grandi invalidi per lavoro
Invalidi civili al 100%
Ciechi e sordomuti ex legge 482/68
Detenuti e internati ex legge 230 1999
Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
Soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
Invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all’ottava
Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Infortunati sul lavoro
Assistiti con eta' superiore ai 65 anni aventi come unica fonte di reddito la pensione al minimo o assegno sociale (fino al 31/12/04)
Cittadini residenti che abbiano compiuto 65 anni ed appartenenti a nuclei familiari, con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 18.200,00 euro in presenza del coniuge a carico (dal 1° novembre 2006)
Cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai 36.151,98 euro (dal 1° novembre 2008)
Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie in base alla Legge 405/01
Dal 1° aprile 2003 sono esenti dal ticket i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 12/2001
Decorrenza
1° gennaio 2008 nuove esenzioni (DGR n° 51-7754 del 10/12/07 e rettifica n° DGR 36-7965 del 28/12/07)
1° novembre 2006 nuove esnzioni (DGR n° 49-3913 del 25/09/06)
1° settembre 2005 abolizione monoprescrizione per inibitori di pompa
1° luglio 2005 abolizione ticket sui farmaci a brevetto scaduto (DGR n° 40-364 del 27/06/05)
1° ottobre 2004 (nuove esenzioni DGR n° 72-13175 del 26/07/04)
4 aprile 2002
1° aprile 2003 esenzione dal ticket per i farmaci analgesici oppiacei (DGR 10/03/03 n°33-8652)
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