Ticket applicato:
2 € per confezione fino ad un massimo di 4 € per ricetta (anche per antibiotici monodose, medicinali somministrabili solo per fleboclisi, di cui sono prescrivibili fino a 6 confezioni per ricetta
Per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale ovvero l’assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN, il cittadino, oltre alla differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso, paga anche la quota fissa.
ESENTI:
Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione:
Invalidi civili al 100%
Ciechi ex art. 6 della Legge 482/68
Grandi invalidi del lavoro
Invalidi per servizio 1^ categoria
Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbario 2001, n. 12
Soggetti in possesso di esenzione per malattia rara
Soggetti in possesso di esenzione per patologie croniche e invalidanti (dal 01/07/03 limitatamente alla prescrizione dei farmaci correlati alla patologia)
Sordomuti (dal 01/07/03)
Invalidi civili minori di 18 anni con indennita' di frequenza (dal 01/07/03)
Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro (dal 01/04/05)
Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie
Decorrenza:
1° aprile 2005 (esenzione reddito ISEE)
1° aprile 2004 (nuove categorie esenti)
1° luglio 2003 (nuove categorie esenti)
1° aprile 2003 (DGR n° 6 del 21/01/03 modificata, per quanto riguarda la data di entrata in vigore, dalla DGR del 28/02/03 n° 475)
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